Liberalizzata anche la fibra ottica per gli impianti di videosorveglianza in ambito comunale

di Angelo Carpani | libero professionista, laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como (n.2368 sez.A) | esperto nella progettazione di impianti di videosorveglianza in ambito comunale

1. Premessa
In due articoli precedenti:
- Videosorveglianza e reti Wi-Fi tra “uso privato” e “uso pubblico” (essecome agosto/settembre 2018)
- Possono i Comuni posare la fibra ottica per realizzare impianti di videosorveglianza? (essecome gennaio 2019)
Avevo messo in evidenza come le reti di comunicazioni in fibra ottica degli impianti di videosorveglianza, realizzati in ambito comunale, fossero soggette ad “autorizzazione generale” ai sensi degli art.99, 104 e 107 del D.Lgs. n.259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito abbreviato “Codice”) in quanto il MiSE1, con nota DSGCERP – Div.II del 07/11/2017, non riteneva applicabile il concetto di “proprio fondo” alle reti di comunicazione elettronica ad uso privato, realizzate su supporto fisico o con sistemi ottici, nello stesso fondo comunale per il collegamento di due o più parti (sedi amministrative) separate da opere permanenti quali le strade, piazze, parcheggi, ecc., non essendo quest’ultime ad uso “esclusivo” del proprietario ma di libero uso da parte di tutti i cittadini.
Ricordo che già con l’art.69 del D.Lgs. n.70/2012, con il quale era stato soppresso l’art.104, comma 1, lettera c), numero 3) del “Codice”, le reti in tecnologia radiolan/hiperlan sono diventate di libero uso e pertanto, per l’installazione o l’esercizio di tali reti, è noto da tempo che non deve essere più richiesta l’autorizzazione generale...

Clicca qui sotto per leggere l'articolo completo:

Download pdf
#Angelo Carpani #fibra ottica #videosorveglianza

errore