Decreto “Cura Italia”: Cassa integrazione in deroga (CIGD) per istituti di vigilanza e aziende installatrici

Il DL n. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto misure a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza da COVID-19. Nel commento dell'avv. Ezio Moro le novità relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) a cui possono accedere anche istituti di vigilanza privata, servizi fiduciari nonché le aziende installatrici di impianti d’allarme.

"La Cassa integrazione in deroga è disciplinata dall’articolo 22 del DL n. 18/2020.
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto Regioni e Province autonome hanno previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.
Potranno accedere alla CIGD anche le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (ad es. le aziende del commercio, le agenzie di viaggio e turismo, gli istituti di vigilanza privata sopra i 50 dipendenti).

Come previsto dal comma 7 del citato articolo 22, le prestazioni di cui al medesimo articolo, consentendo il ricorso alla prestazione di cassa integrazione in deroga sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.
Ne deriva che per le unità produttive dislocate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le settimane di sospensione sono in totale tredici.

Quanto alla procedura di informazione, consultazione ed accordo sindacale di cui all’art. 22, comma 1, i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

In base alla circolare INPS n. 47/2020 si considera, altresì, esperito l’accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.
Vero è, però, che alcuni accordi quadro regionali (es. quelli di Emilia Romagna e Piemonte) prevedono quale condizione per poter accedere al trattamento la sottoscrizione dell’accordo sindacale (e non il mero espletamento della procedura di consultazione ed esame congiunto).

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.
Il trattamento si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori beneficiari rientrano anche i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020; il trattamento è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
Tra tali lavoratori beneficiari rientrano anche i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020; il trattamento è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Anche per l’accesso alla CIGD in deroga non è dovuto alcun contributo addizionale e l’eventuale presenza di ferie arretrate da smaltire non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto in commento, il trattamento di CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

La domanda deve essere rivolta alle Regioni delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge ed entro 48 ore dall’adozione del decreto di concessione lo inoltrano all’INPS, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP).

Per quanto riguarda, invece, le aziende c.d. plurilocalizzate (ossia con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome), la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (v. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020)."

A cura dell'avv. Ezio Moro | In caso di riproduzione citare la fonte

 

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