Privacy, le responsabilità dei fornitori di sistemi di sicurezza nel Regolamento Europeo
L’art. 32 del Regolamento UE, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale Europea il 25 maggio scorso, impone al responsabile del trattamento dei dati di proteggerli con “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. L’avv. Manuel Galdo del Foro di Milano esamina le implicazioni per i fornitori dei sistemi di sicurezza - come videosorveglianza, biometria, controllo accessi - nei confronti di propri clienti responsabili del trattamento dei dati di terzi.
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