Cassazione, sempre reato controllare a distanza lavoratori senza accordo sindacale

Fra poco più di un anno il nuovo Regolamento Europeo 679/16 per la protezione dei dati personali (GDPR) sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tante le novità e anche tante le conferme, che si vanno via via affermando anche da parte della giurisprudenza, in particolare nell’ambito della videosorveglianza relativa al controllo a distanza dei lavoratori.

Infatti, la Corte Suprema di Cassazione, terza Sez. Penale, con sentenza n. 22148/17, depositata in data 08.05.2017, ribadisce e sottolinea, ancora una volta, la portata del dettato normativo degli articoli 4 e 38 comma I, dello Statuto dei lavoratori in punto al divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ed alla possibilità di utilizzare e, dunque, installare strumenti audiovisivi previo tuttavia l’accordo sindacale o, in assenza (o anche in mancanza delle rappresentanze sindacali), previa l’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.

La Corte, dinanzi alla presenza di un sistema di videosorveglianza privo delle suddette autorizzazioni, richiamati anche gli articoli 114 e 171 del Dlgs 196/2003, ha sottolineato che la violazione dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori, anche dopo la novellata formula post Jobs Act, è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 dello stesso Statuto.

La Cassazione chiarisce come a nulla valga la presenza del consenso prestato da tutti i dipendenti/lavoratori (questi, nel caso specifico, avevano testimoniato confermando di essere a conoscenza del sistema installato), poiché, come pure più volte ha confermato anche l’Autorità Garante, il consenso prestato non ha efficacia scriminante. Vale a dire, cioè, che il trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza, pur in presenza del consenso di tutti i lavoratori, rimane illecito in assenza del rispetto delle garanzie previste dall’art. 4 L. 20 maggio 1970 n. 300.

La norma sulla base della quale la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società che aveva installato il sistema di videosorveglianza incriminato, è una norma che tutela quegli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, proprio al fine di tutelare il lavoratore nel rapporto di lavoro stesso.

La protezione di questi interessi collettivi, come pure nella pronuncia che qui ci interessa è riportato, “non viene meno in caso di mancato accordo tra rappresentanze sindacali e datore di lavoro, dovendo quest’ultimo comunque rimuovere l’impedimento alla installazione degli impianti attraverso il rilascio di un’autorizzazione di un organo pubblico” ovvero della Direzione Territoriale del Lavoro, e ciò perché il consenso del lavoratore non rende il trattamento lecito.

Il comportamento del datore di lavoro, inoltre, non integra solo un reato penale ma, anche, la fattispecie della condotta antisindacale, suscettibile di essere repressa con la procedura disciplinata dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Dunque, le telecamere in azienda, pur in presenza del consenso dei dipendenti, sono vietate in assenza delle garanzie previste.

A cura dell’avv. Maria Cupolo - consulente esperto Privacy e Data Protection Officer
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Leggi la sentenza n. 22148/17 della Corte di Cassazione cliccando qui sotto:

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