TAR, approvato il DM 269

Con la sentenza depositata il 15 marzo, il TAR del Lazio ha rigettato in gran parte il ricorso presentato nel 2011 dagli istituti di vigilanza aderenti a Confesercenti/Assicurezza contro i requisiti minimi previsti dal DM 269; accolte invece le contestazioni relative all’impiego delle guardie giurate per la sicurezza degli obiettivi sensibili in sostituzione delle Forze dell’Ordine e all’assegnazione ad altri istituti di vigilanza dei servizi in capo a soggetti ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza.

Inoltre, il Tribunale Amministrativo ha accolto in parte la richiesta di Assicurezza di eliminare l’obbligo di maggior patrimonializzazione degli istituti di vigilanza, previsto soprattutto per tutelare i dipendenti e gli utenti: il vincolo di capitale sociale minimo è stato ricondotto a quanto previsto dal Codice Civile, ma sono stati confermati i massimali previsti per la cauzione e le coperture assicurative.

Parziale anche l’accoglimento della contestazione all’obbligo di osservanza del CCNL, circoscritto alla sola fase di rilascio della licenza: successivamente, le aziende concessionarie dovranno comunque applicare quanto previsto nella contrattazione collettiva come, del resto, era già previsto dall’art. 257 del Regio Decreto 635/1940.

Tutte le altre contestazioni mosse dai ricorrenti ai requisiti minimi per gli istituti di vigilanza sono state invece rigettate.

Il nuovo Regolamento introdotto nel 2010 ha quindi superato nel complesso l’esame del TAR. In questo procedimento, il Ministero dell’Interno è stato affiancato da ASSIV, UNIV, ASSVIGILANZA, LEGACOOP Servizi e CONFCOOPERATIVE, che avevano partecipato al rinnovamento della normativa della vigilanza privata imposto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 2007.

Una sentenza che farà comunque discutere, perché la decisione del TAR di accogliere l’incomprensibile ricorso degli istituti di vigilanza di Assicurezza contro l’impiego delle GPG nella sicurezza degli obiettivi sensibili, potrebbe far perdere ulteriori posti di lavoro qualificati alla categoria, che sta già soffrendo una crisi occupazionale senza precedenti. Secondo il Tribunale amministrativo, il disposto dell’allegato D del Regolamento che consente l’impiego della guardie in sostituzione delle Forze dell’Ordine per la vigilanza di obiettivi sensibili violerebbe “l’art. 134 del TULPS in quanto le Guardie Particolari Giurate non esercitano funzioni pubbliche e non svolgono attività sostitutive di quelle dell’Autorità di Polizia potendo, al più, essere chiamate ad effettuare attività di assistenza agli agenti di P.S.”.

Sono invece più comprensibili le motivazioni dei ricorrenti avverso il trasferimento d’ufficio da parte del prefetto locale dei servizi di vigilanza a altri soggetti autorizzati, in caso di sospensione o di revoca della licenza di PS al contraente originario: le probabilità che proprio i ricorrenti possano ritrovarsi in tale situazione per mancanza dei requisiti minimi avverso i quali avevano ricorso, non sono a questo punto così remote. E’ ragionevole pensare che il forse insperato aiuto del TAR potrà consentir loro la difesa di un residuo valore di avviamento altrimenti perduto in partenza, con buona pace della tutela degli utenti, dei dipendenti e, last but not least, dell’immagine del settore che aveva inspirato il Ministero nella stesura di quella norma.

A cura di Raffaello Juvara

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