Il profilo penale di portieri e installatori, un problema da risolvere
Partendo dalla strage compiuta nel Tribunale di Milano il 9 aprile 2015, ad opera di una persona entrata con un’arma senza venire intercettata all’ingresso dal personale preposto alla sicurezza, il servizio di Riccardo Iacona del 24 gennaio scorso ha evidenziato le conseguenze negative degli appalti pubblici assegnati al minor prezzo. La possibilità di utilizzare anche personale privo della qualifica di guardia giurata, supportata da una costante giurisprudenza amministrativa, comporta la possibilità di impiegare in servizi di sicurezza anche persone con precedenti penali, non rilevabili dopo l’entrata in vigore della Legge di semplificazione del 1999, che ha abrogato l’art. 62 del TULPS e l’art 113 del Regolamento di attuazione. Articoli che prevedevano l’iscrizione dei portieri in un apposito registro presso le Questure, che dovevano accertare la condotta penale dei richiedenti. Un problema rilevante non solo per gli obiettivi sensibili come i tribunali ma anche per diverse categorie di utilizzatori finali, fra i quali il mondo della distribuzione al dettaglio che utilizza i cosiddetti “portieri” per i servizi antitaccheggio.
essecome/securindex.com avvia un approfondimento su questo tema, raccogliendo le opinioni di esperti, legali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico. Il primo contributo è stato richiesto al dottor Luigi Alfieri, CEO di CSA Security, una società di servizi investigativi specializzata in attività di loss prevention.
Il profilo penale delle figure professionali non regolamentate che si occupano di sicurezza è una questione rilevante anche per la filiera della sicurezza tecnologica. La responsabilità dell’installatore nei confronti del cliente è estesa in solido anche al comportamento dei dipendenti, ma la normativa italiana non prevede alcuna regolamentazione in materia di controllo dei precedenti penali e della condotta morale degli operatori tecnici
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