Stupefacenti, definite con decreto ministeriale le misure per la sicurezza delle farmacie

Il Decreto 15 settembre 2026 del Ministero della Salute responsabilizza i legali rappresentanti delle strutture che contengono medicinali con sostanze stupefacenti o psicotrope, ad uso umano e veterinario per adottare la "più adeguata organizzazione" con sistemi di allarme collegati alle centrali di vigilanza e sistemi di controllo accessi.

Definite con decreto del Ministero della Salute "le misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ad uso umano e veterinario".
Il decreto si applica "alle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, agli ospedali e alle case di cura pubbliche e private prive dell'unità operativa di farmacia, alle unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, ai servizi pubblici per le dipendenze, alle strutture penitenziarie, ai magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e alle altre strutture pubbliche o private di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ivi comprese le strutture veterinarie, autorizzate per l'esercizio delle professioni sanitarie che detengono o impiegano i medicinali stupefacenti o psicotropi di cui all'art. 1, comma 1."

Un aspetto importante e innovativo del DM è all'art. 3 punto 1: "Il legale rappresentante delle strutture di cui all'art. 2 adotta e attua la piu' adeguata organizzazione per la gestione sicura dei medicinali indicati nell'art. 1, comma 1.".
Recependo l'orientamento delle direttive e dei regolamenti comunitari, il legislatore non indica in forma imperativa le misure da adottare ma delega al legale rappresentante la scelta della "più adeguata organizzazione per la gestione sicura".
In tal modo, il rappresentante legale deve scegliere e gestire la catena di fornitura, avvalendosi di fornitori capaci e affidabili.

 

Immagine originale di: hosny salah - Pixabay

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