Guardie giurate contro i pirati, servono ancora? E chi le addestra?

Lo scorso 19 ottobre, il Capo della Polizia Alessandro Pansa,  ha firmato la Circolare attuativa del Decreto del ministero dell’Interno, n.266 del 28 dicembre 2012 (Regolamento recante l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria).

Un provvedimento tanto atteso quanto foriero di pesanti  interrogativi, a partire proprio dalla sua tempestività. Il 1° ottobre il Sole 24 Ore aveva già pubblicato un articolo dal titolo "Dove sono finiti i pirati somali?"  Dopo aver terrorizzato gli armatori di mezzo mondo sequestrando oltre un centinaio di navi e averne attaccate un migliaio le bande di filibustieri arroccati nello "tortughe" disseminate lungo le coste somale sembrano scomparse, o meglio, non sono più in grado di effettuare con successo le loro scorribande. Gli ultimi dati che fotografano il crollo verticale delle attività piratesche somale, lo ha fornito il capitano di Fregata Marco Antoniazzi, comandante della fregata italiana Zeffiro che sta rientrando a La Spezia dopo quasi sei mesi trascorsi nell'Oceano Indiano come componente nazionale della flotta internazionale anti pirateria percorrendo 23 mila miglia in 2060 ore di navigazione e 124 ore di volo dei due elicotteri imbarcati. «Dall'inizio dell'anno – ha detto Antoniazzi all'agenzia Adnkronos - gli attacchi sono stati soltanto 3 e nessuno di questi è andato a buon fine. Nel 2011 erano stati 176 e 35 nel 2012». Risultati che sono il frutto «della combinazione di più fattori tra cui sicuramente la costante presenza delle navi militari e l'impegno della comunità internazionale a contrastare questo fenomeno», ha sottolineato il comandante di nave Zeffiro che tra pochi giorni verrà avvicendata nelle acque dell'Oceano Indiano dalla gemella Libeccio"

Un altro importante problema, più volte sollevato da Essecome  è quello dello status delle guardie giurate imbarcate su navi mercantili. Un problema messo drammaticamente in evidenza dalla vicenda dei due marinai italiani ancora trattenuti in india. Quali conseguenze potrebberro avere episodi i cui protagonisti fossero dei contractor privati e non dei militari dello Stato Italiano? E prima ancora, come e da chi verranno addestrate le guardie giurate imbarcate per contrastare i pirati dell'Oceano Indiano? Sono forse sufficienti le disposizioni per una "adeguata familiarizzazione" indicate al punto 2.1 della Circolare? Quali assicurazioni  copriranno i rischi che potrebbero correre questi lavoratori?

Interrogativi che non trovano alcuna risposta dal testo della Circolare Attuativa, che pubblichiamo integralmente:

Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Disposizioni per l’approvazione del regolamento di servizio.

Di seguito si riportano disposizioni generali riguardanti l’organizzazione dei servizi e l’impiego delle guardie giurate nei servizi di protezione del naviglio mercantile.
Tra le disposizioni riportate, si indicano anche le previsioni di comportamento ed organizzative dei servizi di protezione, che costituiscono linee guida minime per la predisposizione del regolamento di servizio da parte del titolare dell’istituto di vigilanza.
Le norme che seguono sono state redatte tenendo in debita considerazione i contenuti della nota MSC 92/INF.14 del 9 Aprile 2012 – con la quale l’IMO, l’Organizzazione Marittima Internazionale, ha prestabilito un modello comune per tutti gli Stati costieri di norme sull’uso della forza in caso di atti di pirateria contro le navi mercantili – nonché i contenuti delle norme ISO PAS 280071
.
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il regolamento di servizio, nel confermare le relazioni di comando e le responsabilità a bordo, secondo quanto stabilito dal Codice della navigazione e dalla normativa internazionale di riferimento, definisce un codice di comportamento che comprende i criteri e i requisiti per l’uso graduale della forza, fino al ricorso alle armi come ultima risorsa, limitandone l’uso alla sola ipotesi dell’esercizio del diritto di difesa legittima, come stabilito dall’art.52 del codice penale.
1.1 Definizioni:

Forza letale: forza che può portare alla morte;

Non cinetico: qualsiasi avvertimento che non includa l’esplosione di colpi di armi da fuoco;
L’IMO ha più volte ha richiamato la necessità per gli Stati Costieri, di utilizzare le norme ISO PAS 28007 (linee guida per le Agenzie private di Sicurezza Marittima che provvedono a fornire i PCASP – privately contracted armed security personnel – a bordo delle navi mercantili) come normativa tecnica di riferimento al fine di indirizzare le società che offrono il servizio di protezione del naviglio mercantile, per ricevere, da parte di società di certificazione esterne, cd. di terza parte, il riconoscimento del rispetto dei requisiti contenuti nelle succitate norme.

Pirateria: ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave privata o un aereo privato;

Team leader: Il componente del team di guardie giurate designato come responsabile e identificato come tale dall’armatore della nave, dal Comandante, dagli ufficiali e dall’equipaggio.

Potenziale minaccia: Un individuo, gruppo di individui e / o una nave che ha
commesso o sta per commettere un atto che minaccia la sicurezza della nave su cui è imbarcato un team di guardie giurate.

2. RESPONSABILITA’/COMPETENZE/NORME DI COMPORTAMENTO
I servizi di protezione sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in
relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione. Durante detti servizi, il Comandante della nave conserva tutte le prerogative e responsabilità inerenti la navigazione e le manovre della nave, incluse quelle elusive e di scampo.
Il Comandante a bordo svolge le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (ex art.1235 del codice della navigazione), che comprendono anche l’obbligo di impedire che i reati in flagranza vengano portati a conseguenze ulteriori (art.55 c.p.p.). La previsione legislativa dell’attività di contrasto della pirateria costituisce in ogni caso un riconoscimento del fatto che la protezione della nave presenta una connotazione particolare che, per la diffusione e pericolosità della minaccia, non è ormai più inquadrabile solo come attività di repressione finalizzata all’applicazione del diritto penale da parte dell’autorità giudiziaria (quale è l’attività di polizia giudiziaria), ma presenta preminenti aspetti di sicurezza della nave e del suo equipaggio e di prevenzione.
Il Comandante esercita quindi un controllo ravvicinato delle attività e dei compiti del team di sicurezza, attraverso il Team leader; ne consente infatti l’armamento e il dispiegamento, pur non avendo alcuna competenza sulle scelte tattiche e la disposizione delle guardie che spettano, in via esclusiva, al Team leader.

2.1 Servizio di protezione del naviglio mercantile
Il servizio si sostanzia in un’attività di vigilanza fissa, diurna e/o notturna, all’obiettivo costituito dalla nave, espletato da un team di almeno quattro guardie particolari giurate, di cui una con funzioni di responsabile, che si alternano per turni, in uniforme e munite dell’equipaggiamento in dotazione fornito dall’istituto di vigilanza.
In particolare il team di sicurezza svolge i seguenti compiti:
• Sorveglianza;
• Identificazione delle possibili minacce;
• Protezione della nave, impedendo attacchi contro la stessa;
• Allertare il comandante e l’equipaggio in caso di minaccia;
• Assistere e consigliare il comandante sulle misure di protezione e di salvaguardia per
quel che riguarda la sicurezza della nave e dell’equipaggio;
• Coadiuvare il Comandante della nave sulle procedure di sicurezza;
• Informare l’equipaggio ed aiutarlo a prepararsi a possibili minacce adottando le
procedure più appropriate per la gestione di un incidente alla sicurezza, con
particolare riguardo alle misure difensive e di contrasto previste dalle Best
Management Pratices (BMP) in vigore.
Le guardie giurate impiegate nei servizi di protezione dovranno ricevere al momento dell’imbarco un’adeguata familiarizzazione che includa, almeno, i seguenti argomenti:
- Protocollo delle comunicazioni di routine;
-Caratteristiche specifiche dell’unità navale e pericolosità intrinseche;
- Dotazioni di sicurezza e procedure di emergenza.
Dovranno, inoltre, partecipare, entro le 24 ore dalla partenza, almeno ad una
esercitazione di abbandono nave.

2.2 Team leader
La guardia giurata con funzioni di Team leader risponde dell’attrezzatura che gli viene fornita, dello svolgimento operativo e della disciplina dei membri del gruppo, cura lo schieramento e la configurazione del team.
Il Team leader funge da consulente per la sicurezza del Comandante della nave,
evidenziando i problemi legati alla sicurezza e/o le carenze che potrebbero portare ad un innalzamento del rischio.
In particolare, il Team leader:
• Promuove l’organizzazione di un briefing sulla sicurezza con il Comandante e
l’equipaggio prima del transito nelle acque a rischio pirateria o quando ci sono dei
cambiamenti di equipaggio;
• Attua, per la parte di competenza, le procedure di sicurezza e di protezione della nave contro eventuali attacchi ostili contenute nello Ship Security Plan della nave;
• Effettua con regolarità ispezioni di sicurezza sulla nave, assicurandosi che il livello di protezione sia adeguato;
• Vigila sull’attività delle guardie giurate dipendenti, facendo svolgere addestramenti regolari per assicurarsi la costante operatività del team;
• Invia al titolare della licenza, o al soggetto da questi individuato, un rapporto
giornaliero sulle attività del team a bordo;
• Invia un rapporto al titolare del’istituto a conclusione del servizio di protezione.
In tutte le attività inerenti il servizio di protezione della nave, il Team leader è
coadiuvato dalle guardie giurate che operano, in base alle indicazioni dello stesso, secondo le specifiche competenze e la situazione che devono fronteggiare.

2.3 Procedure d’allarme e norme sull’uso della forza
L’istituto di vigilanza deve adottare un proprio protocollo, conforme anche alle norme di ingaggio internazionali, che deve essere riportato nel regolamento di servizio.
Esso, comunque, dovrà contenere almeno le seguenti fasi:
FASE 1
In caso di identificazione di una minaccia, il Team leader o, in sua assenza un’altra
guardia giurata, comunica al Comandante o, in sua assenza, all’ufficiale di guardia, che intende dare avvio alle procedure previste per l’uso della forza.

Il presente Regolamento non costituisce una deroga dell’autorità del Comandante, secondo quanto indicato nella normativa nazionale ed internazionale. Di conseguenza, il Comandante mantiene sempre l’autorità per ordinare alle Guardie giurate di cessare il fuoco fatto salvo l’inalienabile diritto di autodifesa.
Il Comandante in ogni momento ha e mantiene la responsabilità ultima per la sicurezza della navigazione ed il comando generale della nave. Eventuali decisioni prese dal Comandante sono vincolanti e gli istituti di vigilanza devono istruire le guardie giurate di conseguenza.
Resta ferma la responsabilità personale di ciascuna guardia giurata per l’uso di qualsiasi tipo di forza che deve essere sempre conforme al presente Regolamento ed alle leggi nazionali e internazionali applicabili e pertinenti

FASE 2
Avvertimenti cosiddetti del tipo cosiddetto “non cinetico” possono essere utilizzati
quando sia ragionevole credere che un’imbarcazione stia manifestando comportamenti potenzialmente aggressivi.
Gli avvertimenti di tipo non cinetico possono includere:

a) uso di VHF, megafoni e/o messaggistica preregistrata difensiva trasmessa da
mezzi elettronici (Long/medium Range Acoustic Devices – L/MRAD);
b) azioni navali evasive;
c) utilizzo di luci lampeggianti, razzi e laser non letali classificati “eye-safe” secondo le indicazioni del produttore;
d) uso di cannoni ad acqua e / o tubi idraulici ad alta pressione.
Le armi da fuoco possono essere portate e mostrate ai potenziali aggressori, come parte di un avvertimento di tipo non-cinetico accompagnato anche da un avvertimento verbale dato dalle guardie giurate.
Su tutte le armi da fuoco devono essere effettuate le normali procedure di sicurezza.
Tutte le armi da fuoco caricate devono avere la sicurezza inserita.
FASE 3
Nel caso di conferma della minaccia, le armi da fuoco possono essere usate per sparare colpi di avvertimento quando viene valutato dal Team leader o, in sua assenza, da un’altra guardia giurata che tali colpi possono scoraggiare un attacco percepito come concreto o come minaccia.
In caso di colpi di avvertimento:
1) prima di esplodere i colpi deve essere dato, dalla guardia giurata, un richiamo verbale;
2) il Comandante può riservarsi la facoltà di autorizzare il ricorso a colpi di avvertimento (fatte salve le ipotesi di autodifesa);
3) in ogni caso le modalità di esplosione dei colpi d’avvertimento devono essere tali da garantire l’incolumità dei potenziali aggressori;
4) qualsiasi uso della forza, in particolare l’uso di armi da fuoco, deve prendere in
considerazione il rischio di eventuali conseguenze indesiderate o danni.
FASE 4
Il ricorso alla forza ed in ultima istanza alla forza letale è giustificato nella sola ipotesi dell’esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell’art. 52 del codice penale, fermi restando i limiti di ragionevolezza e proporzionalità e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale di riferimento.
Il ricorso alle armi e l’uso della forza nella difesa della nave devono essere disposti dal Comandante.

#guardie giurate #pirati somali #DM 28 dicembre 2012 n. 266

errore