Travel security, l’analisi del legale per la tutela dell’impresa. L’importanza del modello organizzativo
Qual è il ruolo della Norma UNI ISO 31030 nel vuoto legislativo sulla sicurezza dei lavoratori all'estero? Quali sono le responsabilità delle imprese grandi e piccole? In che modo possono mitigare i rischi di sanzioni civili e penali in caso di evento critico? essecome affronta questi temi con l'avv. Antonio de Capoa, Founder & Partner dello Studio Legale internazionale de Capoa.
Sul piano giuridico, ritiene che la recente pubblicazione della Norma UNI ISO 31030 possa compensare il vuoto legislativo a livello internazionale sulle responsabilità dei datori di lavoro in ordine ai rischi per il personale viaggiante?
La risposta è solo parzialmente affermativa, alla luce anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali espressi dai Tribunali penali, non solo italiani, in materia di travel security, nonostante l’indubbia autorevolezza dell’International Organization for Standardization (più nota come ISO) e dell’UNI, che hanno predisposto la summenzionata Norma.
E’ importante sottolineare che le norme tecniche (i c.d. “standards”) sono delle disposizioni elaborate da organismi riconosciuti a livello internazionale o nazionale, la cui osservanza non è, però, obbligatoria.
Di fatto, la norma/standard - per consuetudine o per l’autorevolezza dell’organismo che l’ha predisposta - pur non nascendo come un atto cogente e vincolante, lo diventa dopo, costituendo uno dei parametri cui fanno riferimento le pubbliche amministrazioni, le compagnie assicuratrici e le stesse autorità giudiziarie che, in linea generale, si attengono proprio agli standard per stabilire l’eventuale grado di colpevolezza del datore di lavoro e/o dell’organo gestorio di una impresa.
Ne consegue che l’importanza della Norma UNI ISO 31030 sia assolutamente fuori di discussione e la sua adozione da parte delle imprese, delle università, dei centri di ricerca, delle ONG, dei consulenti e, più in generale, di chiunque organizzi trasferte all’estero di propri collaboratori e/o dipendenti, comporterà una serie di indiscutibili benefici in termini di adeguata valutazione e gestione dei rischi connessi alle trasferte all’estero, in termini organizzativi e di gestione delle risorse umane, in termini di riduzione dei premi assicurativi e, certamente, di riduzione se non financo di eliminazione del rischio di subire una condanna penale.
Su un piano più specifico, come si devono comportare per non incorrere in sanzioni le PMI che mandano dipendenti all’estero e non hanno le dimensioni o la possibilità di implementare un sistema interno di TRM compliant alla UNI ISO 31030?
Bisogna che comunque adottino un modello organizzativo che, per poter essere veramente efficace, deve comunque essere supervisionato da un esperto nella tematica della travel security. Fare da soli comporta dei forti rischi, tenuto conto del contesto attuale geopolitico (alla data odierna, nel mondo vi sono ben 37 Paesi, sui 193 che fanno parte dell’ONU, in cui sono in corso dei conflitti armati) e del perdurare della pandemia.
Orbene, in un mondo così complicato e pieno di tensioni, inviare dei dipendenti o collaboratori in giro per il mondo richiede grande attenzione e l’acquisizione di molte conoscenze oltre a dover adottare molteplici precauzioni, non limitandosi a stipulare polizze assicurative speciali.
Va poi segnalato che il trasfertista italiano, inviato all’estero dall’azienda o dall’entità italiana, potrà fruire sia della protezione assicuratagli dalle norme imperative previste dalla legge italiana (in particolare, dalla L. 631) che della protezione delle norme imperative in materia antinfortunistica previste dalla legge del Paese in cui è stato inviato a prestare la sua attività lavorativa...
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