Autotrasporto, serve integrare security e safety per la tutela di autisti, merci e vettori

L'avv. Barbara Michini dello Studio Gianni & Origoni ha affrontato nell'ambito di SFR&L 2021 il tema delle responsibilità dei vettori e dei datori di lavoro in caso di lesioni agli autisti in occasione di rapine subite in viaggio.

Qual è l’orientamento della giurisprudenza in relazione alle responsabilità dei datori di lavoro in caso di lesioni agli autisti in occasione di rapine subite in viaggio?
In tema di furti e rapine perpetrati durante lo svolgimento delle operazioni di trasporto, l’orientamento consolidato della giurisprudenza è piuttosto severo per ciò che concerne la configurabilità della responsabilità dei vettori.
Secondo la giurisprudenza, il mero verificarsi del furto o della rapina, considerati rischi tipici delle attività di autotrasporto, non consente di assolvere il vettore dalla propria responsabilità contrattuale, essendo necessario, a tal fine, verificare che tali eventi si siano presentati o si siano svolti con aspetti e modalità talmente atipici, abnormi ed inconsueti da doversi ritenere del tutto imprevedibili e inevitabili a priori; o che, in ordine agli stessi, non siano esigibili attività di prevenzione che determinino costi sproporzionati al rischio del loro verificarsi, o alla natura ed alle dimensioni dell’impresa.
L’autotrasporto viene qualificato come un’attività intrinsecamente pericolosa, in cui la sottrazione illecita delle merci è considerata, per lo più, evento prevedibile ed evitabile. In tale ottica, anche la responsabilità datoriale per gli infortuni sul lavoro subiti dagli autisti vittime di “atti predatori” viene valutata in termini rigorosi in tutti quei casi in cui il giudice ritenga violato, da parte dell’impresa di trasporto, il cd. “obbligo di prevenzione”.
Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile verso il proprio dipendente per le lesioni dal medesimo subite, allorché risultasse accertato, in modo oggettivo (con una valutazione cd. “ex ante” e non “ex post”), che l’evento criminoso non si sarebbe verificato se il personale e gli strumenti di lavoro fossero stati dotati di adeguati strumenti di protezione (e prevenzione). Ad esempio, le aggressioni ai danni di un autista durante la perpetrazione di un evento criminoso possono essere considerate ascrivibili alla responsabilità dell’impresa di autotrasporto per non avere preventivamente dotato il mezzo di sistema di antifurto idoneo a scongiurare la rapina...

Leggi l'articolo di essecome online 1/2021

 

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