Jobs Act: ok impianti di controllo a tutela patrimonio aziendale

 

 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act. Caduto il divieto di impiegare per esigenze organizzative e produttive impianti audiovisivi con i quali è possibile anche il controllo a distanza dei lavoratori.
Queste in sintesi le modifiche apportate:

a. E’ stato abrogato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
b. Sono ammessi gli impianti e le apparecchiature di controllo che riguardano la tutela del patrimonio aziendale;
c. Non è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale per l’utilizzo di strumenti che servono al lavoratore per lavorare e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze;
d. In caso di imprese con unità produttive separate in diverse province, città, regioni, è possibile siglare accordo per l’installazione degli impianti direttamente con le organizzazioni sindacali nazionali;
e. In caso di mancato accordo sindacale, è possibile conseguire l’installazione previa autorizzazione della DTL o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
f. E’ stata rimossa la possibilità di impugnare le decisioni dell’ispettorato del lavoro sulla installazione e l’utilizzo degli impianti;
g. Il datore di lavoro può utilizzare le informazioni raccolte tramite la videosorveglianza per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia stata data adeguata informativa al lavoratore delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto della vigente normativa privacy.

 

Questo era l’art. 4 originario dello Statuto dei Lavoratori:

“1. E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
4. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.”

 

E questo il nuovo testo:

“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

 

A cura della Redazione

 

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