Le criticità del Disciplinare per la formazione delle guardie giurate analizzate da ANIVP

E’ stato emanato nei giorni scorsi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in applicazione dell’art. 6, comma 2 del DM 15-09-15 n. 154, il “Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria” nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano.
Il Disciplinare è accompagnato da un allegato tecnico contenente i programmi di addestramento del personale addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria e riguarda anche le necessità formative in materia di servizi antipirateria a bordo del naviglio mercantile.
Trattandosi di un documento che non sarebbe stato oggetto di un confronto preventivo con le associazioni di categoria, abbiamo chiesto al Segretario Generale di A.N.I.V.P. Marco Stratta un giudizio generale:
“Il documento è arrivato abbastanza inaspettato, peraltro in un momento già di forte impegno per tutto il comparto, con riferimento all’entrata in vigore del nuovo sistema di certificazione. Il Disciplinare presenta, a mio avviso, diverse criticità tra le quali cito per brevità:

  • 1) Tutto il personale deve svolgere la formazione anche su materie per le quali potrebbe non venire impiegato operativamente (es.: i metal detector).
  • 2) E’ previsto l’uso della lingua inglese per “corretta conversazione” a prescindere dal tipo di servizio che verrà svolto. Seppur vero che il DM 154/2009 lo richiama in modo generico, è anche vero che lo stesso DM all’art. 4, comma 1 parla di “...requisiti coerenti con i servizi da espletare...”.
  • 3) Il combinato disposto del DM 154/2009 con quanto contenuto nel Disciplinare comporta che le guardie giurate prive dei requisiti oggi impiegate nei servizi in questione, e quelle che non riusciranno ad acquisirli, per esempio non superando l’esame, potrebbero perdere la qualifica di GpG per l’esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, con coseguente rischio di licenziamento per giustificato motivo.
  • 4) Per il Direttore Tecnico sono previsti requisiti che persino il disciplinare ENAC, per analoga figura, ha eliminato.

 

A mio avviso, una formazione supplementare così approfondita per i servizi di semplice custodia di beni, addirittura certificata da una prova d’esame, è particolarmente gravosa. Per quanto vi sia un rimando da parte del DM 154/2009, si deve considerare che è già prevista una formazione di base con relativi aggiornamenti per tutte le Guardie Giurate.
Sono convinto che il binomio formazione-addestramento porti i suoi frutti, ma è altrettanto vero che una certa qualità non può essere imposta solo per legge.
Sarebbe invece il momento di tornare a parlare di come tutelare il nostro settore rispetto a proposte di sicurezza che sono ormai dominanti sul mercato e non forniscono alcuna garanzia, né di controllo degli addetti, nè della loro formazione. Se venisse confermato che la “falla” del Tribunale di Milano (vedi http://www.securindex.com/news/leggi/1014/strage-nel-tribunale-di-milano-sotto-accusa-il-sistema-di-sicurezza NdR) si è prodotta dove era presente personale differente dalle Guardie Giurate, credo che avremmo la prova provata di quello che sostengo.
Inizio a essere convinto che nel 2008 si doveva aver più coraggio e specializzare davvero il settore, trasformando le autorizzazioni ex art. 134 in vere e proprie concessioni. Rammento che in tal senso si era addirittura espresso il Consiglio di Stato, nel suo parere alla riforma del Tulps.
Come A.N.I.V.P. affronteremo gli argomenti del Disciplinare della Sicurezza Sussidiaria nel mese di maggio alla nostra annuale assemblea, che è sempre un momento di approfondimento tecnico per gli operatori del settore.”

A cura della Redazione – riproduzione riservata

 

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