Manutentori sistemi antincendio, una storia di ordinaria burocrazia
editoriale di essecome
Come ben sanno gli addetti ai lavori (ma solo loro perché nessuno si è mai occupato della questione), il 25 settembre 2026 è scaduto l’ultimo termine per la presentazione delle istanze ai Comandi regionali dei Vigili del Fuoco per la valutazione dei requisiti stabiliti dal DM 1 settembre 2021, il cosiddetto “Decreto Controlli”, per i tecnici manutentori dei sistemi di sicurezza antincendio.
Con questo decreto, l’Italia si era dotata di una normativa all’avanguardia con specifiche ben dettagliate delle tecnologie, delle procedure per il mantenimento e dei requisiti dei tecnici manutentori, figure chiave per garantire il funzionamento dei sistemi in caso di necessità. Sono circa 15.000 le ditte identificate dai codici Ateco di riferimento con la stima di almeno 100.000 tecnici da esaminare da parte dei Comandi Regionali dei Vigili del Fuoco.
Il DM sarebbe dovuto entrare in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in G.U. avvenuta il 25 settembre 2021 ma i ritardi nella messa a punto del sistema hanno costretto per quattro anni consecutivi a prorogare i termini fino all’ultima scadenza del 25 settembre 2026, una dead line oltre la quale chi non ha sostenuto l’esame da parte dei VV.FF non potrebbe più lavorare sui sistemi dei propri clienti.
La sera del 25 settembre, nel sito dei Vigili del Fuoco risultavano 11.126 tecnici esaminati dai Comandi Regionali (dal massimo di 2281 in Veneto al minimo di 14 in Molise) ma, considerando che la maggior parte dei manutentori deve sostenere più esami (uno per ogni categoria di dispositivi che intende gestire), il numero di persone fisiche effettivamente valutate potrebbe essere molto inferiore.
A fronte di una situazione che potrebbe diventare drammatica, con migliaia di tecnici che si trovano senza lavoro e una quantità ancora maggiore di impianti senza manutenzione, è stato deciso in extremis che i soggetti che hanno presentato l’istanza entro il 25 settembre ma non hanno ancora sostenuto l’esame “possano continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza” (DM 22 settembre 2026 - G.U. n. 222 del 24 settembre 2026). Come corollario del DM, la circolare del Direttore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 24 settembre ha precisato che chi presentato l’istanza entro il 25 settembre potrà continuare a lavorare anche senza pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore/sede d’esame.
A questo punto ci si chiede inevitabilmente:
1. I tecnici che dal 26 settembre non possono più lavorare (presumibilmente la maggioranza) cosa devono fare per mettersi in regola, dal momento che nulla viene detto in proposito dal DM né dalla circolare del 24 settembre? E quali sarebbero i tempi?
2. Parimenti, un’azienda che volesse assumere e formare nuovi tecnici dopo la dead line, oppure dei giovani che volessero avvicinarsi alla mansione, cosa dovranno fare?
3. Dal momento che era evidente da tempo che si sarebbe arrivati al 25 settembre 2026 con solo una frazione di tecnici abilitati, perché i provvedimenti di proroga che stabiliscono chi può lavorare e chi no sono stati emessi solamente il giorno prima della scadenza impedendo a molti di regolarizzarsi? È solo l’ennesima, triste storia di ordinaria burocrazia?
Ultima ma non meno importante questione: dal momento che tra gli esclusi post 25 settembre è prevedibile che più di uno continui a lavorare sugli impianti senza qualificazione, i responsabili delle organizzazioni che devono controllare la compliance dei propri fornitori sono informati del problema? E in caso di sinistro, come si comporteranno le assicurazioni?
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Immagine: ritaglio di foto di Lucamato, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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