Il DL 25/2017 e la sicurezza del committente nei confronti dell’appaltatore

Il Decreto Legge del 17 marzo 2017 n. 25 introduce importanti elementi innovativi nel contratto di appalto, in particolare dando modo ai dipendenti dell’appaltatore (e del sub-appaltatore) di citare direttamente in giudizio il committente per recuperare gli eventuali crediti retributivi e contributivi vantati nei confronti del proprio datore di lavoro. Si tratta di un’innovazione che dovrebbe avere un impatto rilevante sul mercato dei servizi di vigilanza armata e non armata, inquinato da anni dalla presenza di soggetti operanti al di fuori delle regole, perfino di quelle cogenti quali sono le leggi di PS per gli istituti di vigilanza (per effetto del lassismo forse non solo colposo delle autorità di controllo).

Soggetti “corsari” che non applicano i CCNL di riferimento, che non adempiono alle incombenze retributive e fiscali e che, pur essendo i più sull’orlo del fallimento, hanno potuto sottrarre e tuttora sottraggono quote importanti di lavoro alle imprese “virtuose” (che, banalmente, rispettano le regole) grazie al criminogeno criterio di aggiudicazione degli appalti in base al prezzo più basso, utilizzato con irresponsabile entusiasmo da gran parte della committenza pubblica e privata dei servizi di sicurezza.

Sarebbe dunque benvenuto il provvedimento che potrebbe rimettere sui binari un settore deragliato, se fosse applicabile a tutta la committenza. Purtroppo, come ha confermato l’avv. Ezio Moro, sono esclusi dalla responsabilità solidale verso i dipendenti degli appaltatori gli Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione, ovvero proprio quella committenza che ha contribuito maggiormente in questi anni a devastare il mercato dei servizi di sicurezza.

Al di là delle considerazioni di natura etica e costituzionale, questa esclusione potrebbe rappresentare un’ulteriore concessione ai corsari, che potrebbero ritrovare una enorme “zona franca” (vedi la gara Consip) garantita proprio dal committente, lo Stato italiano, al quale dovrebbe competere il controllo dell’applicazione delle regole che lui stesso emette…

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